Vai al contenuto della pagina.
Regione Piemonte
Accesso ai servizi
Comune di Trino
Seguici su:
Cerca
Aree Tematiche
+
Ambiente e rifiuti
Bandi, concorsi e atti
Servizi alle famiglie, sociali e assistenziali
Imposte, tariffe e finanze
Lavori pubblici e patrimonio
Edilizia privata e urbanistica
Polizia locale e sicurezza
Servizi scolastici
Viabilità e trasporti
Commercio ed imprese
Cultura
Biblioteca Favorino Brunod .
Emergenza Coronavirus
Associazioni
Sport e Ricreazione
Protezione Civile
Agricoltura
Registrazioni consiglio comunale
Servizi Cimiteriali
Anagrafe - Stato Civile
Elettorale - Statistiche
L'Amministrazione
+
Sindaco
Giunta
Consiglio
Uffici e Riferimenti
Orario Uffici
Commissioni Consiliari Permanenti
Regolamenti
Statuto
Segretario
Amministrazione trasparente
Vivere Trino
+
Come raggiungerci
Galleria fotografica
Il Comune in breve
Galleria Video comune di Trino
La storia
Cultura e letteratura
Personaggi trinesi
Le Grange
Bosco della Partecipanza
I Sindaci di Trino
Associazioni
Gemellaggi
La rete Wi-fi free
Falloutwalls
Area Pic-nic attrezzata
Borghi delle Vie d'Acqua
Sezioni principali
Aree Tematiche
L'Amministrazione
Vivere Trino
» Come fare per
» Divorzi e separazioni
Come Fare Per
Divorzi e separazioni
Descrizione:
All'ufficio comunale di stato civile si può ottenere (Legge del 10/11/2014, n. 162):
la separazione personale;
lo scioglimento del matrimonio civile;
la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso;
la modifica degli accordi di separazione e divorzio già stipulati.
È possibile recarsi nel Comune di attuale residenza o nel Comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione dell’atto di matrimonio.
Come Fare:
Requisiti necessari per rivolgersi in Comune
Per rivolgersi in Comune devono ricorrere queste condizioni:
l’accordo deve essere consensuale;
non devono esserci figli tra i coniugi: minori;
maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave;
economicamente non autosufficienti.
L’accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale come, ad esempio, l’assegnazione della casa coniugale o la previsione della corresponsione, in unica soluzione dell'assegno periodico di divorzio (cd. liquidazione una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare). L’accordo può invece contenere l’ obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia per la separazione (cd. assegno di mantenimento) sia per il divorzio (cd. assegno divorzile)
Per il divorzio deve essere trascorso il seguente periodo di tempo dalla separazione personale:
in caso di separazione giudiziale, almeno un anno dalla data di comparizione davanti al presidente del Tribunale;
in caso di separazione consensuale, almeno sei mesi dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale o all’ufficiale di stato civile ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati (Legge del 11/05/2015, n. 55).
Quando tra i coniugi ci sono figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, è possibile concludere gli accordi di separazione o divorzio davanti all’avvocato (articolo 6 del Decreto Legge del 12/09/2014, n. 132).
Una volta ottenuto il nullaosta dal Procuratore della Repubblica (in caso di assenza di figli minori) o l’autorizzazione del Presidente del Tribunale (in caso di presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti), l'avvocato trasmette copia dell’accordo all’ufficio di stato civile del Comune di celebrazione del matrimonio per la trascrizione.
Restano di esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria gli annullamenti dei matrimoni e le delibazioni di sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio religioso. Con l’annullamento si dichiara non valido un matrimonio fin dalla sua origine, mentre con il divorzio si scioglie un matrimonio valido.
Dove Rivolgersi:
Documenti allegati:
Richiesta di avvio del procedimento di accordo consensuale di divorzio e separazione (239 KB)
Indietro
Come Fare Per
Anagrafe
Urbanistica
Istruzione
Autocertificazioni
Certificati anagrafici e stato civile
Pratiche anagrafe e stato civile
Immobili Comunali
Patrocinio
Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici
Richiesta di Autorizzazione/Concessione occupazione suolo pubblico - CANONE UNICO PATRIMONIALE
Collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani
TA.RI.
Comune di Trino
Contatti
C.so Cavour 70
13039 Trino (VC)
C.F. 80001910027 - P.Iva: 00379920028
Telefono:
0161 806011
E-mail:
PEC:
Iban: IT44T0608510316000000911412
Contatti D.P.O.
E-mail:
PEC:
l’avv. Martina Marchetti telefono 371.4323752
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Uffici e orari
Numeri utili
Trasparenza
Amministrazione trasparente
Link utili
Regione Piemonte
Provincia di Vercelli
Orari alba e tramonto
Seguici su
Newsletter
Privacy
Note legali
Dati monitoraggio
Come fare per
Dichiarazione di accessibilità
Credits
Policy Cookies
Policy Privacy
© Comune di Trino - Tutti i diritti riservati