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Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura


Descrizione

È stato emanato dalla Regione Piemonte il Regolamento regionale n. 6/R del 23 maggio 2016 recante Norme in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori in copertura (Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n.20) - entrato in vigore il 25 luglio 2016, di interesse sia per committenze private che pubbliche.

Il Regolamento, fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalla normativa nazionale sulla salute e la sicurezza sul lavoro, riporta norme regionali per disciplinare le misure di sicurezza e le misure preventive da applicarsi ai lavori in copertura, alla manutenzione della copertura stessa e ai lavori riguardanti gli impianti tecnologici da installare sulla copertura o che comportino l’accesso e il transito in quota.

Nel Regolamento sono dettagliati:

Gli AMBITI DI APPLICAZIONE (definiti all’art.3 comma 1):

  • per interventi in copertura con opere strutturali [lettere a), b), e)]
  • per interventi in copertura senza opere strutturali [lettere c), d)]

Gli ADEMPIMENTI:

  • all’atto di presentazione dell’istanza,
  • alla comunicazione di fine lavori,

CASI DI ESCLUSIONE [definiti all’art.3 comma 2]:

  • interventi su coperture con altezza inferiore o uguale a 3 metri misurata dal suolo al filo di gronda (così come disciplinato dall’art.13 del Regolamento edilizio vigente);
  • opere di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 380/2001 che non prevedono interventi strutturali sulla copertura, salvo l’esecuzione contestuale di opere rientranti nelle previsioni di cui al comma 1, lettere c) e d) del regolamento;
  • interventi su coperture già dotate di dispositivi di protezione collettiva, con idonee caratteristiche nel rispetto della normativa vigente, a difesa dei bordi nonché delle eventuali aree non calpestabili;
  • opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, e comunque entro un termine non superiore ai 90 giorni.

Per i necessari approfondimenti, si rimanda al testo del Regolamento n.6/R.

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Pagina aggiornata il 26/04/2023

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